Età minima: 14 anni
Età massima: segue le scadenze previste per la patente A, ossia: è valido ogni 10 anni fino a 50 anni di età, 5 anni per chi ha un'età compresa tra 50 e i 70 anni, 3 anni per chi ha superato i 70 anni, 2 anni dopo gli 80 anni.
Veicoli che si possono guidare:
per i minorenni, corso con frequenza obbligatoria + esame teorico + esame pratico; per i maggiorenni, è sufficiente il solo esame teorico + l'esame di pratica. Chi aveva già compiuto 18 anni il 1 ottobre 2005 è dispensato dagli esami e deve semplicemente frequentare il corso teorico.
CORSO DI TEORIA | ESAME DI TEORIA | ESAME DI PRATICA | |
Soggetti che hanno compiuto la maggiore età entro la data del 30 settembre 2005 | SI | NO | NO |
Soggetti che hanno compiuto la maggiore età dal 1 ottobre 2005 | NO | SI | SI |
Soggetti minorenni che hanno frequentato un corso entro la data del 31 marzo 2011 ed hanno presentato l'istanza di conseguimento del C.I.G.C. entro la medesima data | Già fatto – l'attestato di frequenza vale per un anno dal termine del corso | SI | NO |
Soggetti minorenni che hanno frequentato un corso entro il 31 marzo 2011 e presentano l'istanza di conseguimento del C.I.G.C. dal 1 aprile 2011 | Già fatto, ma devono frequentare un'ora integrativa di corso sulle gestione del ciclomotore in caso di emergenze – possono farlo sia a scuola che in autoscuola, non conta dove hanno fatto il corso di 12 ore | SI | SI |
Soggetti minorenni che frequentano un corso e presentano l'istanza di conseguimento del C.I.G.C. dal 1 aprile 2011 | Devono frequentare il nuovo corso di 13 ore | SI | SI |
a decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il
certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a
coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima
data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che,
titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per
l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9 (eccesso di
velocità superiore a 40 km/h ma inferiore a 60 km/h), mantengono
il diritto alla guida del ciclomotore.
Coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età
conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori,
previa presentazione di domanda al competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da
certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti
fisici e psichici e dall'attestazione di frequenza ad un corso
di formazione presso un'autoscuola.
non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di
ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i
titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori
sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del
conseguimento di una patente.
I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei
ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria
A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 30 settembre
2009, la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di
condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del
ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale (il medico
di famiglia).
CORSO OBBLIGATORIO PER I MINORENNI
Gli aspiranti al conseguimento del patentino minorenni devono
frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole o, in
alternativa, i corsi gratuiti organizzati dagli istituti
scolastici. Al termine del corso ai candidati viene rilasciato
un certificato di frequenza che ha validità di un anno.
I maggiorenni sono esonerati dal frequentare il corso ma sono
comunque tenuti a superare l'esame teorico.
Il corso ha la durata di 13 ore e il programma è il seguente:
ESAME TEORICO
L'esame teorico consiste in una prova svolta tramite
questionario della durata di 30 minuti.
Ogni scheda contiene dieci domande, ognuna con tre risposte che
possono essere: tutte e tre vere; due vere e una falsa; una vera
e due false; tutte e tre false. La prova si intende superata se
il numero delle risposte errate è al massimo pari a quattro; il
quinto errore determina l'esito negativo dell'esame.
In caso di esito negativo della prova, il candidato può
ripeterla più volte, senza dover rispettare nessun intervallo di
tempo, ripresentando più volte l'istanza, purché la prova sia
superata entro il limite di validità temporale dell'attestato di
frequenza del corso.
All'atto della prenotazione della prova pratica il candidato
deve presentare una dichiarazione di formazione adeguata
sottoscritta dal tutore se il candidato è minorenne.
Questa dichiarazione deve essere coerente con la scelta del
veicolo su cui effettuare la prova d'esame, ad esempio se si
intende effettuare l'esame su un ciclomotore a 3 ruote anche la
formazione deve essere stata fatta su un ciclomotore a 3 ruote.
All'atto di prenotazione della prova pratica il candidato deve
comunicare anche il tipo di veicolo su cui intende effettuarla:
non esistono caratteristiche minime per i ciclomotori da
utilizzare in sede di esame, sono ammessi anche quelli con
motore elettrico – per veicoli particolarmente atipici si
consiglia comunque di chiedere preventivamente al proprio UMC.
Il giorno dell'esame il candidato si deve presentare con:
Per la sede dell'esame è stato specificato che un candidato
privatista deve fare l'esame in Motorizzazione: se vuole farlo
nel circuito di un'autoscuola deve procedere al cambio codice.
Per altri dettagli (come la proprietà del veicolo utilizzato per
la prova) valgono le disposizioni relative alle patenti A.
La prova pratica prevede 2 fasi, una prima fase da effettuarsi
in un'area chiusa al traffico e attrezzata con coni e una
seconda fase da effettuarsi, solo dopo il superamento della
prima, su strade normali.
La prima fase dell'esame pratico del ciclomotore a 2 ruote è
molto simile a quella della patente A dal momento che il
candidato deve dimostrare di sapere fare lo slalom, l'otto, il
passaggio in corridoio stretto e la frenatura.
La prima fase dell'esame pratico del ciclomotore a 3 ruote o
quadricicli leggero è invece leggermente diversa: il candidato
deve dimostrare di sapere fare una curva, il parcheggio e la
retromarcia, la frenata di precisione secondo degli schemi ben
precisi (si vedano le immagini qui sotto).
D'altra parte, ci sono delle differenze significative anche
per quello che riguarda la seconda fase: chi guida il
ciclomotore a 2 ruote per forza di cose dovrà muoversi da solo
nel traffico, mentre chi guida quello a 3 ruote o il quadriciclo
leggero dovrà guidare nel traffico accompagnato
obbligatoriamente dalla persona con funzione di istruttore.
A seguito del superamento della prova pratica di guida
l'esaminatore consegna al candidato il CIGC.
L'esame di pratica può essere sostenuto solo 2 volte, con un
intervallo non inferiore a un mese tra le due prove: se si viene
bocciati alla seconda prova si deve rifare l'esame di teoria e
il foglio rosa viene ritirato. Il corso di teorica frequentato
rimane valido a patto che non sia passato un anno dal termine.
Teniamo anche presente che il foglio rosa è valido solo 6 (1+5)
mesi e se l'esaminatore si accorge che, già dopo la prima
bocciatura, il foglio rosa non è più valido, lo ritira subito
dopo l'esame.
Occorre tenere conto di questo fatto nell'organizzazione della
trasferta per gli esami.
Gli aspiranti al conseguimento del patentino minorenni devono
frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole o, in
alternativa, i corsi gratuiti organizzati dagli istituti
scolastici. Al termine del corso ai candidati viene rilasciato
un certificato di frequenza che ha validità di un anno. Dopo
devono sostenere una prova teorica e una prova pratica di guida.
Per i maggiorenni occorre guardare l'età: se hanno compiuto i 18
anni dopo il 1 ottobre 2005, sono esonerati dal frequentare il
corso ma sono comunque tenuti a superare gli esami; se invece
hanno compiuto 18 anni prima, devono solo frequentare il corso e
basta.
In caso di esito negativo dell'esame teorico, il candidato
può ripeterlo più volte, senza dover rispettare nessun
intervallo di tempo, ripresentando più volte l'istanza, purché
la prova sia superata entro il limite di validità temporale
dell'attestato di frequenza del corso.
L'esame di pratica invece può essere sostenuto solo 2 volte,
con un intervallo non inferiore a un mese tra le due prove: se
si viene bocciati alla seconda prova si deve rifare l'esame di
teoria e il foglio rosa viene ritirato. Il corso di teoria
frequentato rimane valido a patto che non sia passato un anno
dal termine.
Teniamo anche presente che il foglio rosa è valido solo 6 (1+5)
mesi e se l'esaminatore si accorge che, già dopo la prima
bocciatura, il foglio rosa non è più valido, lo ritira subito
dopo l'esame.