Venerdì è un giorno importante. Il prossimo 9
marzo le autoscuole e gli enti di formazione possono inaugurare
ufficialmente l'avvio della stagione dei corsi di formazione periodica della Carta di
Qualificazione del Conducente. Ci sono centinaia di migliaia di autisti di autobus
(quelli titolari del vecchio KD) che entro il 9 settembre 2013 devono rinnovare la carta e
frequentare il corso.
Le autoscuole devono fare attenzione a non accettare titolari di
CQC che scadono DOPO il 9 settembre 2013: il corso può essere
frequentato solo a partire da 18 mesi prima e fino a 2 anni dopo
la scadenza.
La novità è che tutti quelli che hanno la CQC comune merci e
persone non devono seguire un corso cumulativo di 49 ore ma solo di 35: la
circolare del 5 marzo 2012 - su segnalazione di CNA - specifica che verrà emanato nei prossimi
giorni uno specifico decreto sull'argomento.
Dal momento che in questi anni si sono succeduti diversi interventi normativi sui corsi per la CQC, con
rettifiche, abrogazioni, chiarimenti e quant'altro, cerchiamo di fare ordine nella materia.
I docenti devono essere le medesime figure professionali richieste per lo svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale, vale a dire:
Occorre dotarsi di registri di iscrizione e di frequenza (conformi rispettivamente agli allegati 10 e 11 della circolare 22.10.2010 prot. n. 85349/08.03) preventivamente vidimati dall'UMC competente.
Tre giorni prima dell'inizio del corso bisogna mandare una comunicazione alla Direzione generale territoriale e una comunicazione all'Ufficio motorizzazione civile competenti che riporta:
Ogni eventuale variazione del calendario dei corsi o dell'elenco dei partecipanti è comunicata SOLO all'Ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente almeno entro il giorno lavorativo precedente.
Il responsabile del corso è quello a cui fanno capo tutti gli oneri concernenti le comunicazioni con le Direzioni Generali Territoriali o con gli Uffici della Motorizzazione civile, nonché le attività di verifica sul regolare svolgimento dei corsi. Il responsabile del corso può essere:
Ai soli fini della rilevazione delle presenze alle lezioni, il responsabile del corso può delegare il docente che, di volta in volta, è incaricato dello svolgimento del modulo.
Il corso è a frequenza obbligatoria ed è di 35 ore di lezioni teoriche, suddivise in moduli di 7 ore ciascuno.
C'è una parte comune di 21 ore (3 moduli da 7 ore) e una parte specifica per il trasporto cose e il trasporto merci (altre 14 ore).
Chi ha la CQC sia persone che merci (tutti i vecchi titolari di KD!) non deve frequentare tutte e due le parti specifiche ma solo una, dunque anche per loro il corso di formazione periodica dura 35 ore e non 49 (come detto nel decreto del 16/10/2009 – a breve ci sarà un decreto di rettifica).
Se la lezione dura più di due ore, gli allievi devono firmare di nuovo il registro.
Per tutto il corso sono consentite al massimo 3 ore di assenza (non è previsto il recupero).
Parte Generale |
7 ore | a.1 | conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida (docente: insegnante di teoria - può essere svolta anche con simulatore di alta qualità) |
7 ore | a.2 | conoscenza delle norme di comportamento e responsabilità del conducente (docente: insegnante di teoria) | |
7 ore | a.3 | conoscenza dei rischi professionali. Condizioni psicofisiche dei conducenti (Docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro) |
Parte Persone |
7 ore | c.1 | Compiti del conducente nei confronti dell'azienda e dei passeggeri (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) |
7 ore | c.2 | Disposizioni normative sul trasporto di persone (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) |
Le lezioni giornaliere devono durare tra le 2 e le 7 ore massimo e si devono svolgere nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 22 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (per permettere agli ispettori di fare le necessarie verifiche che possono anche essere a sorpresa).
Una lezione (ad esempio quella della parte comune) può anche
fare parte di più corsi, purché ci siano registri
distinti per ogni corso.
L'autoscuola deve possedere lo stesso materiale didattico richiesto per lo svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale che può essere anche sostituito, in tutto o in parte, da materiale multimediale.
Il tal caso il responsabile del corso attesta la conformità dello stesso ai programmi prescritti. Non è ammesso l'uso del sistema di e-learning ovvero di auto-apprendimento.
Con circolare del 10/01/2012 il Ministero ha precisato che in ciascun modulo di 7 ore, una o più lezioni del docente possono essere sostituite da lezioni registrate su supporto multimediale, ma almeno 2 ore di lezione devono essere svolte con "sistema frontale", ossia alla presenza del docente che deve essere in grado di rispondere alle domande degli allievi.
A nostro avviso sarebbe opportuno, a questo punto, anche chiarire bene cosa si intende con "lezioni registrate su supporto multimediale", dal momento che la registrazione è una cosa ed il supporto multimediale è un'altra.
Modulo di 7 ore (i moduli sono: a.1, a.2, a.3, c.1, c.2) |
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Tipo di lezione | registrata su supporto multimediale |
frontale |
Durata massima della lezione | 5 ore | 2 ore |
Chi deve essere presente in aula | responsabile del corso qualificato (deve essere insegnante o esperto aziendale) o suo delegato (insegnante o esperto aziendale) che interagisca con gli allievi | docente |